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| SERVIZI |
| Sicurezza
e antincendio - Rischio Biologico |
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| SERVIZIO:
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VALUTAZIONE ESPOSIZIONE
AD AGENTI BIOLOGICI |
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| RIFERIMENTI LEGISLATIVI: |
Titolo X,art. da 266 a 281 del D.Lgs 81/08 modificato
dal D.Lgs 106/09
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| SCOPO: |
La valutazione dell’esposizione ad agenti
biologici ha l'obiettivo di calcolare il livello di esposizione
quotidiano agli agenti biologici utilizzati sia volontariamente
che naturalmente presenti nei luoghi di lavoro e successivamente
di valutare il livello di rischio e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione da adottare. |
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| TARGET (campo di applicazione): |
Tutte le aziende con almeno un lavoratore dipendente
o equiparato (ad es. Socio Lavoratore o stagista) nelle quali
vi è rischio di esposizione ad agenti biologici (es.
attività commerciali in cui si è a contatto con
alimenti, laboratori microbiologici, ospedali). |
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| SANZIONI |
In caso di inadempimento, il datore
di lavoro è punibile con arresto da quattro a otto mesi
o ammenda da 2.000 a 18.000 euro.. (Art.282 a 286 titolo X capoIV
del D.Lgs 81/08) |
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Per la redazione della valutazione dell’esposizione
ad agenti biologici sono coinvolti:
- Consulente tecnico SALT;
- Datore di lavoro;
- Lavoratori.
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| MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO |
Il consulente incaricato del servizio procede
secondo le seguenti fasi:
- effettua uno o più sopralluoghi (presso gli insediamenti
del Cliente) allo scopo di:
- raccogliere i dati e le informazioni necessarie (per
ogni mansione individuata è necessario conoscere
i livelli di esposizione agli agenti biologici individuati);
- misurare i livelli di esposizione
- predispone la valutazione con il calcolo dei livelli di
esposizione per ogni mansione e delle necessarie misure
di prevenzione e protezione;
- consegna e commenta, con l’interlocutore definito,
la documentazione redatta;
- Provvede alla necessaria formazione prevista.
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| PERIODICITA’ |
L’aggiornamento della Relazione è
opportuna ogni qual volta cambi il ciclo produttivo o gli agenti
cui i lavoratori sono esposti. |
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| NOTE AL SERVIZIO |
Il D.Lgs 81/08 stabilisce che per i lavoratori
esposti ad agenti biologici di gruppo 3 e 4 debba essere compilato
un registro degli esposti a cura del datore di lavoro di concerto
con il responsabile del servizio prevenzione e protezione e
il medico competente e ne consegna copia all’ISPESL. |