Il decreto 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve
valutare i rischi presenti in azienda e nominare i lavoratori
addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio. Il numero
di questi addetti e la loro formazione deve essere rapportata
alle caratteristiche specifiche della azienda ed al suo livello
di rischio di incendio. Il D.M. 10 marzo 1998 ha individuato
tre livelli di attività e di rischio, così riassumibili:
Rischio di incendio ELEVATO (16 ore di formazione):
fabbriche e depositi di esplosivi, cantieri con impiego di
esplosivi o in sotterraneo di lunghezza superiore a 50 m.,
case di cura, centrali termoelettriche, depositi al chiuso
di materiali combustibili aventi superficie coperta superiore
a 20.000 mq., attività commerciali ed espositive con
superficie coperta superiore a 10.000 mq., eccetera
Rischio di incendio MEDIO (8 ore di formazione):
attività generalmente soggette al rilascio del Certificato
di Prevenzione Incendi (C.P.I.) da parte dei Vigili del Fuoco,
non ricomprese fra quelle ad alto rischio del gruppo precedente;
cantieri con detenzione e impiego di sostanze infiammabili
e uso di fiamme libere (esclusi quelli interamente all’aperto).
Rischio di incendio BASSO (4 ore di formazione):
attività dove sono presenti sostanze scarsamente infiammabili
o vi è bassa probabilità di sviluppo di focolai
e non sussistono probabilità di propagazione delle
fiamme; quindi (indicativamente) le attività NON soggette
al rilascio del C.P.I. E’ prevista l’ istruzione
sull’uso di estintori portatili avvalendosi di sussidi
audiovisivi |