|
|
| |
| SERVIZI |
| Cantieri
- CSP |
| |
| SERVIZIO:
|
COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NOMINA DEL CSP |
| |
|
| RIFERIMENTI |
Art. 90, comma 3, del D.Lgs 81/08 |
| |
|
| DEFINIZIONE E TARGET |
Insieme di attività volte a definire,
in fase di progettazione di un’opera di ingegneria,
le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre
al minimo i rischi di lavoro (ove necessario, vanno prodotte
tavole e disegni tecnici esplicativi) e le misure di coordinamento
atte a realizzare l’opera.
Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione
(C.S.P.) è un tecnico incaricato dal committente o
dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di
cui all'articolo 91 comma 1 lettera a del D. Lgs. 81/08.
La nomina del C.S.P. è obbligatoria per tutti i lavori
di Committenza Privata in cui è prevista, in fase progettuale,
la presenza di due o più imprese coesistenti nello
stesso cantiere anche non contemporaneamente, e in cui è
richiesto il Permesso a Costruire.
Il C.S.P., durante la progettazione dell'opera, si impegna
per la:
a) redazione del piano di sicurezza e di coordinamento
b) predisposizione del Fascicolo Tecnico dell’Opera
|
| |
|
| DOCUMENTI |
Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi
e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta
la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il
PSC contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi
risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva
di più imprese o di lavoratori autonomi ed è
redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti
necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
Come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, il
PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessità dell'opera da realizzare
ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione,
atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati
nell’ Allegato XI dello stesso D.Lgs. 81, nonché
la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ Allegato
XV.
I contenuti minimi del Fascicolo Tecnico dell’opera
sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE
26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel
caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380. Il fascicolo è il documento che sarà
preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sulla stessa opera.
|
| |
|
| SANZIONI |
In caso di MANCATA NOMINA DEL CSP, il Committente
o Responsabile dei Lavori è punibile con arresto da tre
a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
In caso di MANCATA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI CUI ALL’ART.
91, il C.S.P. è punibile con arresto da tre a sei mesi
o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. |
| |
|
| MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO |
Il consulente incaricato del servizio:
- si interfaccia con il Committente e il Progettista dell’opera
al fine di:
- raccogliere i dati e le informazioni necessarie
- verificare la documentazione presente e disponibile
- visitare i luoghi di lavoro
- redige la Relazione Tecnica con gli allegati necessari;
- consegna e commenta, con l’interlocutore definito,
la documentazione redatta.
|
| |
|
| NOTE AL SERVIZIO |
Il servizio comprende la redazione dei Documenti
sopra definiti.
La nomina del C.S.P. deve essere effettuata dal Committente
dell’opera o dal Responsabile dei Lavori. |
| |
|
| |
|
|