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SERVIZI
Sicurezza e interferenze – Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze
 
SERVIZIO: D.U.V.R.I.
   
RIFERIMENTI Art. 26 del D. Lgs. 81/08
   
TARGET Tutti i datori di lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima.
E’ comunque condizione indispensabile che detto datore di lavoro (committente) abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
In questi casi il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
   
SANZIONI In caso di inadempimento, il datore di lavoro (o dirigente) è punibile con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
   
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il consulente tecnico incaricato del servizio:

  • effettua uno o più sopralluoghi (presso gli insediamenti del Cliente) allo scopo di:

    • raccogliere i dati e le informazioni necessarie
    • visitare i locali di lavoro


  • redige il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interfernza
    indicando:

    • a) l’anagrafica dell’azienda Committente dei lavori in appalto;
    • b) l’oggetto dei lavori in appalto con descrizione sommaria delle attività da eseguire;
    • c) le caratteristiche strutturali del sito in cui è ospitata l’attività oggetto dell’appalto;
    • d) la valutazione dei rischi connessi con le attività svolte all’interno della sede da parte dei lavoratori del Committente;
    • e) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori del Committente e dalle altre persone presenti;
    • f) la stima dei costi della sicurezza per le misure preventive e protettive da intraprendere nel corso dei lavori oggetto dell’appalto;

    e predisponendo le parti che saranno compilate a cura dell’impresa Appaltatrice, ovvero:

    • a) il capitolo dedicato ai dati anagrafici dell’impresa Appaltatrice;
    • b) il capitolo dedicato alla descrizione dettagliata delle attività oggetto dell’appalto;
    • c) la valutazione dei rischi connessi con le attività svolte dall’impresa Appaltatrice;
    • d) la dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale dell’Appaltatore, secondo quanto previsto dal decreto.
   
NOTE AL SERVIZIO
  1. ogni contratto di appalto deve essere corredato da DUVRI. Tale obbligo non si applica a:

    • ai servizi di natura intellettuale,
    • alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché
    • ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI


  2. l’aggiornamento del DUVRI deve essere effettuato in seguito a:

    • modifiche ai locali;
    • variazioni sostanziali nella gestione del ciclo produttivo
 
 
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