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| SERVIZI |
| Sicurezza e interferenze – Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze |
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| SERVIZIO:
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D.U.V.R.I. |
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| RIFERIMENTI |
Art. 26 del D. Lgs. 81/08 |
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| TARGET |
Tutti i datori di lavoro in caso di affidamento
di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola
unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima.
E’ comunque condizione indispensabile che detto datore
di lavoro (committente) abbia la disponibilità giuridica
dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione
di lavoro autonomo.
In questi casi il datore di lavoro committente promuove la cooperazione
ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione
dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi
da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto
o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei
lavori, servizi e forniture. |
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| SANZIONI |
In caso di inadempimento, il datore di lavoro (o dirigente)
è punibile con arresto da due a quattro mesi o ammenda
da 1.500 a 6.000 euro. |
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| MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO |
Il consulente tecnico incaricato del servizio:
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| NOTE AL SERVIZIO |
- ogni contratto di appalto deve essere corredato da DUVRI.
Tale obbligo non si applica a:
- ai servizi di natura intellettuale,
- alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché
- ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore
ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici,
atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari
di cui all’allegato XI
- l’aggiornamento del DUVRI deve essere effettuato
in seguito a:
- modifiche ai locali;
- variazioni sostanziali nella gestione del ciclo produttivo
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