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Sicurezza e antincendio - MMC
 
SERVIZIO: MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
   
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: art. 167, 168, 169 , 179 del D.Lgs. 81/08

   
TARGET (campo di applicazione):

Gli articoli sopracitati si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
S’intendono per:

  • movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
  • patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
   
SANZIONI

Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

  • a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2, 169, comma 1, lettera b).
  • b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell’articolo 169, comma 1, lettera a).

Il preposto è punito nei limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:

  • a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2;
  • b) con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell’articolo 169, comma 1, lettera a).
   
PERSONE COINVOLTE:
  • Tecnico
  • Datore di lavoro
  • Lavoratori
   
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il tecnico collabora con il Datore di Lavoro al fine di valutare il rischio da movimentazione manuale dei carichi.:

  1. verifica le attività dove sono presenti movimentazioni manuali dei carichi;
  2. attraverso i lavoratori prende informazioni riguardo a come viene svolta la movimentazione ed eventuali attrezzature utilizzate per quest’ultima;
  3. Redige la valutazione seguendo il metodo che ritiene più opportuno.
PERIODICITA' E’ necessario che sia effettuato l’aggiornamento della valutazione in occasione di variazione delle attrezzature e macchinari utilizzati, delle modalità di svolgimento della movimentazione.
   
NOTE AL SERVIZIO

Il datore di lavoro deve, parallelamente alla valutazione della movimentazione manuale dei carichi:

  • a) fornire ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
  • b) assicurare ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.
  • c) fornire ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.
  • d) sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria.
 
 
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