E’ il documento che il datore di lavoro dell’impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato,
ai sensi dell’art.96 del D.Lgs. n.81/2008 (comma 1,
lettera g).
Esso va considerato come piano complementare e di dettaglio
del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) di cui
all’art.91 (se quest’ultimo esiste) ed al quale
deve essere coerente (art. 97, comma 3, lettera b).
Il piano operativo concerne le scelte autonome delle imprese
esecutrici e le relative responsabilità nell’organizzazione
del cantiere e nell’esecuzione dei lavori e deve essere
redatto anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica
impresa (anche familiare).
In caso di lavori con più imprese coinvolte nell’esecuzione,
la consegna del Piano Operativo di Sicurezza deve essere effettuata,
al Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione, prima dell’inizio
dei lavori. Il C.S.E. verifica il documento e ne da ufficiale
approvazione (entro 15gg dalla consegna), autorizzando l’impresa
esecutrice all’accesso al cantiere.
In caso di lavori con una unica impresa coinvolta, che non
prevedono la nomina di Coordinatori, il P.O.S. deve essere
comunque redatto e custodito in cantiere. |