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| SERVIZI |
| Sicurezza
e antincendio - Incarico RSPP |
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| SERVIZIO:
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) |
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| RIFERIMENTI |
Art. 17, 31, 32 e 33 del D.Lgs 81/08 |
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| TARGET |
Tutti i settori di attività, privati e
pubblici, ove sia presente almeno un lavoratore dipendente o
equiparato (ad es. socio lavoratore o stagista). |
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| SANZIONI |
In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile
con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500
a 6.400 euro. |
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| MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO |
Il tecnico designato quale Responsabile del Servizio Prevenzione
e Protezione esterno, collabora con il Datore di Lavoro al
fine di:
- a) individuare i fattori di rischio e valutarne l’entità;
- b) indicare le misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro;
- c) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive
e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure;
- d) predisporre le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
- e) proporre i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori;
- f) partecipare alle consultazioni in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro (riunione periodica);
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| NOTE AL SERVIZIO |
- La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione è un obbligo non delegabile del Datore
di Lavoro.
- I componenti del servizio di prevenzione e protezione
sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi
di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni
di cui al presente decreto legislativo
- Il D.Lgs. 81/08 non prevede responsabilità né
sanzioni specifiche per questa figura a meno che l’RSPP
non abbia potere decisionale e di spesa, oltre che le normali
funzioni consultive definite dalla normativa vigente.
- Il servizio si intende a tempo indeterminato, fino a
disdetta della nomina stessa che dovrà essere tempestivamente
comunicata.
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