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SERVIZI
Sicurezza e antincendio - Incarico RSPP
 
SERVIZIO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
   
RIFERIMENTI Art. 17, 31, 32 e 33 del D.Lgs 81/08
   
TARGET Tutti i settori di attività, privati e pubblici, ove sia presente almeno un lavoratore dipendente o equiparato (ad es. socio lavoratore o stagista).
   
SANZIONI In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
   
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il tecnico designato quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione esterno, collabora con il Datore di Lavoro al fine di:

  • a) individuare i fattori di rischio e valutarne l’entità;
  • b) indicare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
  • c) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure;
  • d) predisporre le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • e) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • f) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (riunione periodica);
   
NOTE AL SERVIZIO
  1. La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro.
  2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo
  3. Il D.Lgs. 81/08 non prevede responsabilità né sanzioni specifiche per questa figura a meno che l’RSPP non abbia potere decisionale e di spesa, oltre che le normali funzioni consultive definite dalla normativa vigente.
  4. Il servizio si intende a tempo indeterminato, fino a disdetta della nomina stessa che dovrà essere tempestivamente comunicata.