REQUISITI
DI ORDINE SPECIALE |
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1 Adeguata capacità
economica e finanziaria
L'adeguata capacità economica e finanziaria
si traduce nel possesso di:
- idonee referenze bancarie (art. 18, comma 2, lett. a));
- cifra di affari in lavori (art. 18, comma 2, 3, 4);
- capitale netto positivo (solo per i soggetti tenuti al deposito
del bilancio art. 18, comma 2, lett. c)). |
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1.1 Referenze bancarie
Il requisito minimo delle referenze bancarie è rappresentato
da una lettera di patronage generica, in busta chiusa e sigillata
(timbrata sui bordi), degli Istituti di credito indicati dall'impresa,
da cui risulta in maniera sintetica che il cliente ha sempre
fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità.
Nel caso di qualificazione per la Categoria OS2, il documento
deve contenere esplicitamente la garanzia di solvibilità
per la Classifica richiesta. |
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1.2 Cifra d'affari in lavori
Tipo di attività
Il requisito della cifra di affari in lavori è correlato
all'attività svolta dall'impresa.
- L'attività diretta è quella svolta attraverso
l'impiego dei propri fattori di produzione e comporta la
diretta imputazione dei risultati economici (ricavi e costi)
e dei conseguenti adempimenti fiscali (fatture acquisti
e fatture emesse).
- L'attività indiretta è quella derivante
dalla "partecipazione" dell'impresa ad altri organismi
di esecuzione dei lavori; i soggetti giuridici che vanno
presi in considerazione per l'attività indiretta
sono:
a) consorzi di concorrenti, di cui all'art.2602 Codice Civile,
anche in forma di società consortile, costituiti
tra:
- imprese individuali anche artigiane, società
commerciali e società cooperative;
- consorzi fra cooperative di produzione e lavoro ex
lege 422/1909 e consorzi tra imprese artigiane ex lege
443/1985;
- consorzi stabili costituiti anche in forma di società
consortili di cui all'art.12 L.109/1994
b) 2. società tra imprese riunite ex art.96 D.P.R.
554/1999;
c) 3. Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) ai
sensi del D.Lgs. n.240 del 23/07/91.
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Condizione necessaria è che tali organismi
di esecuzione dei lavori abbiano fatturato direttamente alla
Stazione Appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori
eseguiti da parte di soggetti consorziati . Pertanto, i risultati
economici inerenti all'esecuzione dei lavori vanno imputati
all'impresa "in proporzione alle proprie quote di partecipazione".
Il periodo di riferimento (art. 22, comma 1) è il quinquennio
finanziario antecedente la data di sottoscrizione del contratto
con la SOA. Per quinquennio finanziario si intende il quinquennio
fiscalmente e civilmente dimostrabile.
Per la dimostrazione dell'esecuzione dei lavori in una determinata
categoria, invece, si fa riferimento al periodo naturale e consecutivo,
in quanto i certificati non sono assoggettati a scadenze come
i bilanci e le dichiarazioni fiscali. Per quinquennio naturale
e consecutivo si intende il quinquennio antecedente la data
di stipula del contratto con la SOA. |
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Importo della cifra d'affari in lavori
Relativamente all'ammontare (art. 18, comma 2 lett. b)), è
richiesto che la cifra di affari realizzata con lavori svolti
mediante attività diretta e indiretta sia almeno pari
all'importo (100%) delle categorie per le quali si vuole essere
qualificati. |
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| La documentabilità della cifra d'affari
in lavori varia in relazione sia al tipo di attività
svolta dall'impresa (attività diretta oppure attività
indiretta) sia alla natura giuridica dei soggetti. |
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Soggetti |
attività diretta
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attività indiretta |
| tenuti al deposito del bilancio |
bilanci degli ultimi 5 anni corredati da note di deposito |
bilanci degli ultimi 5 anni, corredati da note di deposito,
relativi agli organismi collettivi cui partecipano |
| non tenuti al deposito del bilancio |
dichiarazioni annuali IVA/modello UNICO degli ultimi
5 anni corredati da ricevuta di presentazione |
bilanci degli ultimi 5 anni corredati da note di deposito
degli organismi collettivi cui partecipano |
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Problematiche relative alla cifra di affari in
lavori
Come si desume la cifra d'affari in lavori nel caso di soggetti
che svolgono altre attività oltre quella di costruzione? |
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Si richiede una dichiarazione del Legale Rappresentante
indicante la ripartizione del volume d'affari (dichiarazione
IVA) o dei ricavi (bilancio) fra le diverse attività.
Per verificare questa dichiarazione possono essere ulteriormente
richiesti all'impresa istante:
- gli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.);
- le corrispondenti fatture emesse;
- altra idonea documentazione.
Questi elementi consentono, di fatto, un controllo "incrociato".
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1.3 Capitale netto
Il DPR 34/2000 all'Art.18, comma 2 c) prevede, come requisito,
che il capitale netto dell'ultimo bilancio approvato sia positivo.
Il requisito del capitale netto positivo è, ovviamente,
requisito esclusivo dei soggetti tenuti al deposito del bilancio.
Il patrimonio netto (capitale netto) è costituito dal
totale della lettera "A" del passivo dello stato patrimoniale
(art.2424 c.c.). Rappresenta i mezzi propri della società. |
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| 2 Adeguato organico medio
annuo |
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2.1 Costo del personale
L'organico medio annuo è determinato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente (salari e stipendi + oneri
sociali + accantonamenti a fondi di quiescenza/TFR) riferito
all'ultimo quinquennio. Questo costo deve soddisfare, in
alternativa, una delle due seguenti fattispecie (art. 18,
comma 10):
a) costo complessivo (assunzione a tempo
determinato e indeterminato) al 15% della cifra di affari
in lavori effettivamente realizzata di cui almeno il 40% costituito
da personale operaio;
oppure
b) costo complessivo (assunzione solo a tempo
indeterminato) al 10% della cifra di affari in lavori effettivamente
realizzata di cui almeno l'80% per personale "tecnico
e amministrativo" laureato o diplomato. |
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Esempio:
Supponiamo che un'impresa abbia realizzato
una cifra di affari quinquennale in lavori pari a £.
10 Mld. Essa avrà soddisfatto il requisito se dimostra:
- di aver sostenuto un costo complessivo
per personale dipendente non inferiore a 1,5 Mld (15% di 10
Mld)
e, nel contempo,
- di aver sostenuto un costo per il personale
operaio non inferiore a 600 milioni (40% di 1,5 Mld).
Analoga procedura vale per la seconda e
alternativa fattispecie.
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| Va precisato che nel caso di imprese artigiane,
imprese individuali e società di persone la
retribuzione del titolare e dei soci concorre a determinare
le "percentuali costo personale/cifra d'affari". In
entrambi i casi, la retribuzione va quantificata in un importo,
per il quinquennio, pari a 5 volte il valore della retribuzione
convenzionale stabilita ai fini della contribuzione INAIL; |
Esempio:
Nel caso di un'impresa artigiana che richiede
l'attestazione nel novembre 2000, l'ammontare della retribuzione
è determinato come segue. |
Anno |
Retribuzione
Convenzionale INAIL (in lire) |
Anno |
| 1995 |
17.853.900 |
89.269.500 |
| 1996 |
18.818.700 |
94.093.500 |
| 1997 |
19.552.500 |
97.762.500 |
| 1998 |
19.884.600 |
99.423.000 |
| 1999 |
20.242.200 |
101.211.000 |
Totale in Lire nei 5
anni = 481.759.500 |
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Il requisito è documentato congiuntamente
da:
a) Bilanci degli ultimi cinque anni corredati da note di deposito
per i soggetti tenuti al loro deposito; dichiarazione dei redditi
corredate da ricevute di presentazione (740/modello unico per
le imprese individuali, 750/modello unico per le società
di persone).
b) Modelli riepilogativi annuali (770/modello unico degli
ultimi cinque anni) attestanti i versamenti effettuati all'INPS,
INAIL, Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte
ai dipendenti e ai relativi contributi.
c) Dichiarazione del Legale Rappresentante circa la consistenza
dell'organico, distinto per anno (ultimi cinque anni), per
qualifiche e per titolo di studio da cui si possa desumere
la corrispondenza con il costo indicato nei citati bilanci
e modelli riepilogativi. |
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Riduzione figurativa della cifra d'affari
C'è da chiedersi: "Cosa succede nel caso in cui
la "percentuale costo personale/cifra d'affari in lavori"
sia inferiore alla quota del 15% o del 10% secondo i casi previsti?"
In questo caso la cifra d'affari, viene convenzionalmente e
proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali
richieste (ex art. 18, comma 15).
Tale ultima operazione è possibile qualora non siano
congiuntamente rispettate le due tipologie di costo e solo se
le rispettive percentuali (40% personale operaio e 80% personale
tecnico e amministrativo laureato o diplomato assunto a tempo
indeterminato) siano comunque rispettate. |
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Per maggiore chiarezza
riportiamo un esempio relativo alla verifica della prima tipologia
di costo, qualora non sia soddisfatta la seconda (10% e 80%
).
Consideriamo la cifra d'affari in lavori quinquennale pari
a 20 Mld di lire e ammettiamo che si ricada nell'ipotesi n.1
(personale operaio pari almeno al 40% ossia £.1,2 Mld
di lire).
In questo caso, per soddisfare il requisito, il costo complessivo
per il personale dovrebbe essere pari a 3 Mld di lire.
Se invece quest'ultimo ammontasse a 1,5 Mld di lire allora
esso, affinché possa costituire il 15% della cifra
d'affari, presuppone la riduzione della stessa a 10 Mld di
lire. |
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Il Casellario informatico istituito presso l'Osservatorio
dei LL.PP. richiede alle SOA i dati relativi ai contributi previdenziali
versati dalle imprese agli Istituti di competenza. Pertanto
la SOA richiede tutta la documentazione relativa alle distinte
dei versamenti INPS - INAIL - CASSA EDILE (modelli F24, bollettini
postali, DM/10, autoliquidazioni INAIL) e al libro paga.
In tal modo potrà verificarsi anche il ricorrere o meno
dell'ipotesi di imputazione al conto economico dei contributi
dei dipendenti dell'impresa che, tuttavia, non siano stati regolarmente
versati dal datore di lavoro ed esposti, quindi, nel passivo
dello stato patrimoniale nella voce "debiti verso istituti
di previdenza e di sicurezza", ovvero rateizzati.
Alla determinazione delle percentuali di cui sopra concorre,
in proporzione alle quote di partecipazione di pertinenza dell'impresa
istante, anche il costo per il personale dipendente sostenuto
da Consorzi e/o Società partecipate (attività
indiretta).
Nel caso in cui l'impresa istante invece sia un consorzio di
cooperative, consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile
ai fini del requisito dell'organico medio annuo si possono sommare
al costo per il personale dipendente proprio quello sostenuto
dai soggetti consorziati. |
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2.2 Staff tecnico
Nel caso in cui l'impresa voglia essere qualificata anche per
partecipare ad appalti-concorso o concessioni che prevedono
oltre all'esecuzione dei lavori anche la progettazione, dovrà
dimostrare di avere anche adeguato staff tecnico, oltre ai requisiti
relativi al costo del personale.
In tal caso il numero minimo dei componenti lo staff è
il seguente: |
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Particolarità per la categoria OS2
Per poter svolgere lavori nella Categoria OS2, occorre verificare
la presenza di personale:
- assunto a tempo indeterminato ovvero
- con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
di durata non inferiore ad un anno
con le seguenti qualifiche e percentuali:
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Il calcolo di tali unità è effettuato
con l'arrotondamento all'unità superiore.
La qualifica è comprovata dai titoli di studio di cui
agli artt.7 e 8 del D.M. 294/00. |
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| 3 Adeguata dotazione di
attrezzature tecniche |
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Attrezzature considerate
La SOA verifica che la dotazione stabile di attrezzature, mezzi
d'opera ed equipaggiamento tecnico.
Tali beni devono essere destinati all'attività di realizzazione
di lavori pubblici; si escludono, pertanto, le immobilizzazioni
genericamente strumentali (quali, ad esempio, la sede aziendale)
ed in ogni caso le immobilizzazione extracaratteristiche.
L'adeguatezza dell'attrezzatura, di proprietà e in locazione,
va intesa inoltre come "funzionalità operativa"
(funzionante ed a norma) e "idoneità tecnica"
(rispetto alle categorie di lavoro per le quali si è
fatta richiesta di attestazione).
Il requisito viene soddisfatto qualora siano congiuntamente
rispettate le due seguenti condizioni:
- la media annua degli importi relativi agli ammortamenti,
ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio
(solo noli a freddo), sostenuti nel quinquennio di riferimento
al 2% della media annua della cifra d'affari in lavori dell'ultimo
quinquennio;
- almeno l'1% della media annua della cifra d'affari in
lavori dell'ultimo quinquennio è costituita da ammortamenti
e canoni di locazione finanziaria.
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Esempio:
La cifra d'affari in lavori, nel quinquennio, ammonta a 10
Mld di lire; la media annua, quindi, risulta pari a 2 Mld.
Il valore della dotazione stabile di attrezzature
tecniche deve essere almeno pari al 2% dei 2Mld, cioè
pari a 40 milioni di lire. Di questi 40 almeno 20 milioni
di lire devono essere costituiti da ammortamenti (ordinari
e figurativi) e canoni di locazione finanziaria. |
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Al fine del raggiungimento del requisito (2%)
si può ricorrere all'ammortamento figurativo se si verificano
congiuntamente le 2 seguenti condizioni:
- il piano di ammortamento relativo all'attrezzatura tecnica
è terminato nel quinquennio di riferimento (i 5 anni
fiscali precedenti la stipula del contratto SOA);
- che il cespite sia ancora in uso all'impresa.
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| L'ammortamento figurativo è calcolato con
l'applicazione del metodo a quote costanti consentendo, in tal
modo, di proseguire il piano di ammortamento precedente, per
un periodo pari alla metà della sua durata. L'importo
degli ammortamenti figurativi è evidenziato in modo distinto
tra le informazioni che la SOA trasmette al Casellario informatico.
Riepilogando, gli ammortamenti devono essere riferiti solo ed
esclusivamente alla dotazione tecnica e nel caso in cui il piano
di ammortamento del singolo cespite sia terminato, si può
procedere al calcolo dell'ammortamento figurativo con il metodo
seguente: |
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AF=(AL x A) / 2 |
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Dove:
AL = aliquota media del piano di ammortamento terminato
A = anni di durata del piano di ammortamento
AF = ammortamento figurativo |
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Esempio pratico:
acquisto pala meccanica nell'anno 1993
per un costo storico di 100.000.000 di lire. L'amm. ordinario
prevede un'aliquota del 20% annua. L'amm. è calcolato
con il metodo seguente: |
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Anno Aliquota Valore dell'ammortamento
1993 10% 10.000.000
1994 20% 20.000.000
1995 20% 20.000.000
1996 20% 20.000.000
1997 20% 20.000.000
1998 10% 10.000.000 |
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Considerato che sono rispettate
le 2 condizioni necessarie per applicare l'ammortamento figurativo,
quest'ultimo va a sommarsi all'ammortamento ordinario applicato
nel quinquennio e concorre alla verifica del requisito nel
modo seguente: |
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AF = 6/2 = 3 |
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Gli anni che vanno considerati
sono 1999-2000-2001 e l'aliquota media è del 16.6%
(100 diviso 6). Il periodo di nostro interesse è il
quinquennio, quindi si potrà considerare solo l'anno
1999 per l'ammortamento figurativo e gli anni 1995-1996-1997-1998
per l'ammortamento ordinario. In valore assoluto avremo quindi
un valore dell'ammortamento pari a 86.666.667 di lire (20.000.000
+ 20.000.000 + 20.000.000 + 10.000.000 + 16.666.667). |
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| Qualora il requisito non venga raggiunto, la cifra
d'affari in lavori viene convenzionalmente ridotta in maniera
da ristabilire i parametri occorrenti (2% di cui almeno il 50%
in ammortamenti e canoni di locazione finanziaria). |
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Documentazione
Il requisito è dimostrato dalla seguente documentazione: |
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| La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è
resa dal Legale Rappresentate. L'elenco analitico (inventario)
dei beni ammortizzabili e di quelli in locazione finanziaria
o noleggio, deve essere predisposto evidenziando gli elementi
identificativi, i riferimenti al libro cespiti o al contratto
di noleggio/leasing (da allegare in copia), lo stato di funzionamento
e la categoria di lavori nella quale viene prevalentemente
usata l'attrezzatura (suddivisa per tipologia). In allegato
si riportano degli esempi di tabulazione di tali dati (Schemi
25 e 26). |
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| 4 Idoneità tecnica
e organizzativa |
Lavori eseguiti
Per ciascuna Categoria richiesta, l'Impresa deve aver eseguito
lavori per un importo (documentato da idonei certificati di
esecuzione dei lavori e calcolato come illustrato ai successivi
punti) non inferiore al 90% del livello di importo previsto
nella Classifica richiesta.
I certificati dei lavori eseguiti devono essere presentati suddivisi
e riepilogati per categoria richiesta (Schema 23).
E' preferibile evidenziare, nello schema riepilogativo, i certificati
relativi ai cosiddetti "lavori di punta" (ovvero quelli
di maggiore importo). |
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Contenuto dei Certificati dei lavori eseguiti
A partire dal marzo 2000, la Stazione Appaltante o, più
in generale il Committente, deve predisporre i certificati secondo
l'Allegato "D" al DPR 34/2000. I certificati antecedenti
tale data sono considerati validi se contengono le informazioni
minime necessarie alla loro valutazione di seguito elencate: |
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1. Dati del Bando
di Gara e/o del Contratto:
- Stazione Appaltante o Committente e relativo indirizzo
- Responsabile del procedimento o Responsabile dei lavori
per il Committente
- Direttore dei Lavori (se professionista numero di iscrizione
al relativo Ordine)
- Collaudatore (ove previsto)
- Oggetto dell'appalto e descrizione sintetica dei Lavori
- Importo del contratto
- Categoria prevalente
- Eventuali categorie scorporabili con relativi importi
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2. Dati relativi
al soggetto aggiudicatario (in caso di Consorzi o A.T.I., i
dati devono essere forniti anche per ogni singola impresa):
- Denominazione o Ragione sociale e altri dati identificativi
(quale il Numero iscrizione al Registro delle Imprese)
- Indirizzo Impresa/e
- Direttore Tecnico o Responsabile dei lavori per l'Impresa
- Quota di lavori realizzata in proprio dall'aggiudicatario
- Eventuale quota di lavoro realizzata da ogni singola Impresa
dell'A.T.I. o Consorzio o, in alternativa, dichiarazione
del legale rappresentante della Mandataria o del Consorzio,
oppure atto costitutivo dal quale risultino le quote a carico
di ciascuna impresa
- Quota di lavoro affidata in subappalto, possibilmente
riepilogata secondo la seguente tabella
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3. Dati relativi
all'esecuzione dei lavori
- Data inizio lavori
- Data ultimazione lavori
- Importo contabilizzato alla data del rilascio del certificato
- Importo eventuale revisione prezzi
- Importo eventuali varianti
- Importo dei contenziosi definitivamente liquidati
- Importo totale
- Importo al netto dei subappalti e delle assegnazioni
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| 4. Dichiarazione
"Espressa", Indicante che i lavori sono stati realizzati
"regolarmente e con buon esito", senza dare luogo
a vertenze ( o nel caso di vertenze il relativo esito) |
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| 5. Data e Firma
del Responsabile del Procedimento, o Direttore dei lavori, o
Autorità preposta alla tutela del bene (in caso di Beni
Culturali Ambientali o Scavi Archeologici). |
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| Criteri di valutazione dei Certificati
e dei relativi importi |
| a) |
Il periodo di attività documentabile con i certificati
di esecuzione lavori è quello del quinquennio antecedente
la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Fanno eccezione
i lavori nelle categorie OG5, OG9 ed OG10, per le quali valgono
i migliori 5 anni nell'ultimo decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA. |
| b) |
I certificati da valutare sono quelli eseguiti
"regolarmente e con buon esito" ed ultimati nel quinquennio.
L'importo da prendere in considerazione ai fini della qualificazione
è solo quello che ricade nel quinquennio in esame, calcolato
presumendo un avanzamento lineare dei lavori dalla data d'inizio
alla fine degli stessi, al netto del ribasso d'asta ed incrementato
della eventuale revisione prezzi e delle risultanze definitive
di eventuali contenziosi (escluso gli importi riconosciuti al
solo titolo risarcitorio). |
| c) |
Per i lavori pubblici gli importi vanno rivalutati
sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT relativo al costo
di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra
la data di ultimazione dei lavori e quella di sottoscrizione
del contratto con la SOA. |
| d) |
Per le imprese aggiudicatarie che hanno affidato
lavorazioni in subappalto, l'importo complessivo dei lavori
risultante nel certificato, deve essere ridotto convenzionalmente
nel caso in cui la quota dei lavori subappaltati supera il 30%
(o il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti a categorie con
obbligo di qualificazione secondo l'Allegato 1) dell'importo
complessivo dei lavori. L'importo da valutare in tale caso è
quello complessivo dei lavori, decurtato della quota eccedente
la percentuale di subappalti anzidetta. In caso di subappalti
appartenenti sia alle categorie con obbligo di qualificazione
che ad altre categorie, bisogna calcolare la media ponderale
fra il 30% ed il 40% in funzione degli importi delle relative
categorie. |
| e) |
Per le imprese subappaltatrici l'importo da
considerare ai fini della qualificazione è quello complessivo
dei lavori direttamente eseguiti ed autorizzati (come risulta
dal certificato rilasciato dalla Committente). |
| f) |
Nel caso in cui l'aggiudicataria esegua in proprio
lavori scorporabili, purché indicati nel bando di gara,
il certificato è valido anche per la qualificazione nelle
relative categorie, oltre che per la prevalente. |
| g) |
Per lavori appaltati ai Consorzi, l'importo
dei lavori è attribuito al Consorzio ed eventualmente
al consorziato esecutore secondo le stesse percentuali previste
al punto (d), da desumere in base ad una deliberazione del Consorzio
stesso. |
| h) |
Per i lavori sui beni immobili soggetti alle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, gli
importi da considerare sono solo quelli effettivamente eseguiti
direttamente dall'impresa, sia essa aggiudicataria che subappaltatrice |
| i) |
Per i lavori il cui Committente non sia tenuto
all'applicazione della legge sui lavori pubblici, l'importo
da considerare è quello complessivo e la categoria è
desunta dal contratto di appalto (da esibire in originale o
in copia conforme) o da altro documento di natura analoga. |
| j) |
Per i lavori eseguiti in proprio l'importo è
valutato in base a parametri fisici e relativi indici ufficiali:
- per opere di edilizia abitativa si fa riferimento al
costo totale dell'intervento (C.T.N.), così come
determinato annualmente dal Ministero dei LL.PP., moltiplicato
per i metri quadrati di costruzione (SC) e maggiorato del
25%.
- Per opere di edilizia commerciale o industriale i parametri
di cui sopra devono essere moltiplicati rispettivamente
per 1,30 e per 0,70.
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| k) |
Per i lavori di cui ai p.ti (i) e (j) deve essere
presentata anche la seguente documentazione a corredo:
- concessione edilizia (ove richiesta) con allegata copia
del progetto approvato
- copia delle fatture corrispondenti al quantitativo dei
lavori eseguiti
|
| l) |
Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con
sede legale in Italia, oltre alla copia dei contratti e di altra
documentazione comprovante i lavori eseguiti, si deve produrre:
- Certificato di collaudo e/o altra certificazione rilasciata
dal committente (sufficiente per i soli lavori eseguiti
in paesi U.E.)
- Attestazione rilasciata da un tecnico di fiducia del
Consolato competente, vistata dal medesimo Consolato, dalla
quale risultino i lavori eseguiti, il loro ammontare, i
tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che gli
stessi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito
|
| [N.B. - Per la qualificazione
dei Consorzi stabili valgono per i requisiti di ordine speciale
le stesse regole che attengono agli altri requisiti. Il consorzio
è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute
dalle singole imprese consorziate]. |
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Lavori di punta
L'impresa, oltre ai requisiti precedenti, deve aver eseguito
lavori, per ciascuna Categoria richiesta, come di seguito riportato:
n.1 lavoro di importo non inferiore al
40% dell'importo della Classifica richiesta;
oppure, in alternativa n.2 lavori
di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della
Classifica richiesta;
oppure, in alternativa n.3 lavori
di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della
Classifica richiesta. |
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Qualificazione mediante Direzione
Tecnica
In alternativa ai punti precedenti, e solo per ottenere la qualificazione
fino alla III classifica d'importo (2 miliardi), si applica
il seguente criterio:
Direttore Tecnico (o Direttori
Tecnici) in possesso di certificati lavori diretti nel corso
della vita professionale per conto di impresa iscritta all'A.N.C.
(per almeno 5 anni complessivi, di cui 3 anni consecutivi
per conto della stessa impresa).
L'impresa deve esibire i certificati (o loro copia conforme)
apportati dai Direttori Tecnici, unitamente ai certificati di
iscrizione all'A.N.C. delle imprese per le quali sono stati
condotti i lavori. L'importo da considerare al fine della qualificazione
è pari ad 1/10 dell'importo complessivo dei certificati. La
qualificazione mediante Direzione Tecnica non è comunque dimostrabile
qualora non siano trascorsi 6 anni da un'eventuale precedente
dimostrazione e, a tal fine, deve essere prodotta apposita dichiarazione. |
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Idonea Direzione Tecnica
I requisiti da dimostrare, da parte dell'impresa, sono relativi
ad un singolo soggetto a cui è stato affidato l'incarico
di Direttore Tecnico (che può coincidere con il Legale
Rappresentante dell'impresa) o a più soggetti.
Per la dimostrazione dei requisiti di idonea Direzione Tecnica,
l'impresa dovrà presentare i titoli di studio, o i certificati
di esecuzione lavori comprovanti l'esperienza maturata, relativi
ad uno o più suoi Direttori tecnici. |
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Unicità di incarico
I soggetti designati quali "Direttore Tecnico" non
possono svolgere analogo incarico per conto di altre imprese
qualificate. Deve essere prodotta, pertanto, una "dichiarazione
di unicità di incarico" dei Direttori Tecnici ed
il relativi contratti di lavoro subordinato o di prestazione
d'opera professionale (a meno che non coincida con la figura
del Titolare o del Legale rappresentante dell'impresa).
Nel caso in cui i soggetti che svolgono la funzione di Direttore
Tecnico non possiedano i requisiti di cui sopra, possono comunque
conservare l'incarico presso la stessa impresa purché
lo stesso gli sia stato conferito prima del 1 marzo 2000. |
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OG 1 Edifici civili e industriali
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela...........
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.......
OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo
OG 5 Dighe
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e
di evacuazione
OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e
di bonifica
OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10 Impianti per la distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua
OG 11 Impianti tecnologici
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13 Opere di ingegneria naturalistica
OS 1 Lavori in terra
OS 2 Superfici decorate e beni mobili di interesse storico
e artistico
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metalli, e vetrosi
OS 7 Finiture di opere generali di natura edile
OS 8 Finitura di opere generali di natura tecnica
OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del
traffico
OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
OS 11 Apparecchiature strutturali speciali
OS 12 Barriere e protezioni stradali
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18 Componenti strutturali in acciaio o metallo
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni
e trattamento ...
OS 20 Rilievi topografici
OS 21 Opere strutturali speciali
OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23 Demolizione di opere
OS 24 Verde e arredo urbano
OS 25 Scavi archeologici
OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27 Impianti per la trazione elettrica
OS 28 Impianti termici e di condizionamento
OS 29 Armamento ferroviario
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici
e televisivi
OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
OS 32 Strutture in legno
OS 33 Coperture speciali
OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità |