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REQUISITI DI ORDINE GENERALE
   
Requisito
Documenti da produrre
a) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'UE, o residenza in Italia per gli stranieri imprenditori se c'è trattamento di reciprocità con lo Stato di appartenenza. Tale requisito è accertato in capo a:
  • Legali Rappresentanti
  • Direttori Tecnici
b) Assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L.27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L.31 maggio 1965, n. 575. Tale requisito è accertato in capo a:
  • Legali Rappresentanti
  • Direttori Tecnici
c) Inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati che incidono sulla moralità professionale. Tale requisito è accertato in capo a:
  • Legali Rappresentanti
  • Direttori Tecnici
d) Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza

e) Inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza

f) Iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa

g) Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività

h) Inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria

i) Inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici

l) Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; Tale requisito è accertato in capo a:
  • Legali Rappresentanti
  • Direttori Tecnici
m) Inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione
Per Impresa avente sede nel territorio italiano:
  • Certificato di cittadinanza italiana;

Per Impresa avente sede nel territorio UE:
  • Certificato di cittadinanza Stato UE; Per Imprenditori stranieri ed amministratori di società commerciali che appartengono a stati che concedono trattamenti di reciprocità:
  • Certificato di residenza in Italia.
  • Certificato Generale Casellario Giudiziale;
  • Certificato "antimafia", rilasciato dalla Prefettura, ovvero Certificato della C.C.I.A.A. con la dicitura antimafia ("nulla osta…");
Per Legali rappresentanti e direttori tecnici stranieri (Stato UE o Stato con trattamento di reciprocità):
  • Documento equipollente rilasciato dall'Autorità Giudiziaria competente del paese di origine;
  • Dichiarazione giurata o Dichiarazione solenne.
  • Certificato Generale Casellario Giudiziale;
  • Certificato "antimafia", rilasciato dalla Prefettura, ovvero Certificato della C.C.I.A.A. con la dicitura antimafia ("nulla osta…");
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.403/98 attestante l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
ovvero
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.403/98 riportante l'elencazione di tali sentenze, qualora in capo a Legali Rappresentanti e/o Direttori Tecnici sussistano sentenze definitive di condanne passate in giudicato;
Per Legali Rappresentanti e Direttori Tecnici stranieri (Stato UE o Stato con trattamento di reciprocità):
  • Documento equipollente rilasciato dall'Autorità Giudiziaria competente del paese di origine;
  • Dichiarazione giurata o Dichiarazione solenne.
  • Certificato Generale Casellario Giudiziale;
Per società straniera/i (Stato UE o Stato con trattamento di reciprocità):
  • Documento equipollente rilasciato dall'Autorità Giudiziaria competente del paese di origine;
oppure, in assenza:
  • Dichiarazione giurata o Dichiarazione solenne.
  • §Certificato Generale Casellario Giudiziale;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.403/98 attestante l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana.
Per società straniera/i (Stato UE o Stato con trattamento di reciprocità):
  • Documento equipollente rilasciato dall'Autorità Giudiziaria competente del paese di origine;
oppure, in assenza:
  • Dichiarazione giurata o Dichiarazione solenne.
  • Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
Per società straniera (Stato UE o Stato con trattamento di reciprocità):
  • Certificato di iscrizione presso i registri professionali dello stato di appartenenza;
oppure, in assenza:
  • Dichiarazione giurata o Dichiarazione solenne.
  • Certificato del Tribunale - sezione fallimentare;
Per società straniera (Stato UE o Stato con trattamento di reciprocità):
  • Documento equipollente rilasciato dall'autorità competente del paese di origine;
oppure, in assenza:
  • Dichiarazione giurata o Dichiarazione solenne.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.403/98 attestante l'inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici.
Per società straniera (Stato UE o Stato con trattamento di reciprocità):
  • Dichiarazione giurata o Dichiarazione solenne
  • Certificato Generale Casellario Giudiziale
Per legale rappresentante/i e direttore/i tecnico/i straniero/i (Stato UE o Stato con trattamento di reciprocità):
  • Documento equipollente rilasciato dall'Autorità Giudiziaria competente del paese di origine;
  • Dichiarazione giurata o Dichiarazione solenne.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.403/98 attestante l'inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione;
  • Certificato del Casellario Informatico (art. 27 D.P.R. 34/2000 (quando questo sarà operativo).
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
 
1 Adeguata capacità economica e finanziaria

L'adeguata capacità economica e finanziaria si traduce nel possesso di:
- idonee referenze bancarie (art. 18, comma 2, lett. a));
- cifra di affari in lavori (art. 18, comma 2, 3, 4);
- capitale netto positivo (solo per i soggetti tenuti al deposito del bilancio art. 18, comma 2, lett. c)).
 
1.1 Referenze bancarie
Il requisito minimo delle referenze bancarie è rappresentato da una lettera di patronage generica, in busta chiusa e sigillata (timbrata sui bordi), degli Istituti di credito indicati dall'impresa, da cui risulta in maniera sintetica che il cliente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità.
Nel caso di qualificazione per la Categoria OS2, il documento deve contenere esplicitamente la garanzia di solvibilità per la Classifica richiesta.
 
1.2 Cifra d'affari in lavori
Tipo di attività
Il requisito della cifra di affari in lavori è correlato all'attività svolta dall'impresa.
  1. L'attività diretta è quella svolta attraverso l'impiego dei propri fattori di produzione e comporta la diretta imputazione dei risultati economici (ricavi e costi) e dei conseguenti adempimenti fiscali (fatture acquisti e fatture emesse).
  2. L'attività indiretta è quella derivante dalla "partecipazione" dell'impresa ad altri organismi di esecuzione dei lavori; i soggetti giuridici che vanno presi in considerazione per l'attività indiretta sono:
    a) consorzi di concorrenti, di cui all'art.2602 Codice Civile, anche in forma di società consortile, costituiti tra:
    • imprese individuali anche artigiane, società commerciali e società cooperative;
    • consorzi fra cooperative di produzione e lavoro ex lege 422/1909 e consorzi tra imprese artigiane ex lege 443/1985;
    • consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili di cui all'art.12 L.109/1994
    b) 2. società tra imprese riunite ex art.96 D.P.R. 554/1999;
    c) 3. Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) ai sensi del D.Lgs. n.240 del 23/07/91.
 
Condizione necessaria è che tali organismi di esecuzione dei lavori abbiano fatturato direttamente alla Stazione Appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati . Pertanto, i risultati economici inerenti all'esecuzione dei lavori vanno imputati all'impresa "in proporzione alle proprie quote di partecipazione".
Il periodo di riferimento (art. 22, comma 1) è il quinquennio finanziario antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Per quinquennio finanziario si intende il quinquennio fiscalmente e civilmente dimostrabile.
Per la dimostrazione dell'esecuzione dei lavori in una determinata categoria, invece, si fa riferimento al periodo naturale e consecutivo, in quanto i certificati non sono assoggettati a scadenze come i bilanci e le dichiarazioni fiscali. Per quinquennio naturale e consecutivo si intende il quinquennio antecedente la data di stipula del contratto con la SOA.
 
Importo della cifra d'affari in lavori
Relativamente all'ammontare (art. 18, comma 2 lett. b)), è richiesto che la cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta sia almeno pari all'importo (100%) delle categorie per le quali si vuole essere qualificati.
 
La documentabilità della cifra d'affari in lavori varia in relazione sia al tipo di attività svolta dall'impresa (attività diretta oppure attività indiretta) sia alla natura giuridica dei soggetti.
 
Soggetti
attività diretta
attività indiretta
tenuti al deposito del bilancio bilanci degli ultimi 5 anni corredati da note di deposito bilanci degli ultimi 5 anni, corredati da note di deposito, relativi agli organismi collettivi cui partecipano
non tenuti al deposito del bilancio dichiarazioni annuali IVA/modello UNICO degli ultimi 5 anni corredati da ricevuta di presentazione bilanci degli ultimi 5 anni corredati da note di deposito degli organismi collettivi cui partecipano
 
Problematiche relative alla cifra di affari in lavori

Come si desume la cifra d'affari in lavori nel caso di soggetti che svolgono altre attività oltre quella di costruzione?
 
Si richiede una dichiarazione del Legale Rappresentante indicante la ripartizione del volume d'affari (dichiarazione IVA) o dei ricavi (bilancio) fra le diverse attività. Per verificare questa dichiarazione possono essere ulteriormente richiesti all'impresa istante:
- gli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.);
- le corrispondenti fatture emesse;
- altra idonea documentazione.
Questi elementi consentono, di fatto, un controllo "incrociato".
 
1.3 Capitale netto
Il DPR 34/2000 all'Art.18, comma 2 c) prevede, come requisito, che il capitale netto dell'ultimo bilancio approvato sia positivo.
Il requisito del capitale netto positivo è, ovviamente, requisito esclusivo dei soggetti tenuti al deposito del bilancio.
Il patrimonio netto (capitale netto) è costituito dal totale della lettera "A" del passivo dello stato patrimoniale (art.2424 c.c.). Rappresenta i mezzi propri della società.
 
2 Adeguato organico medio annuo
 
2.1 Costo del personale
L'organico medio annuo è determinato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente (salari e stipendi + oneri sociali + accantonamenti a fondi di quiescenza/TFR) riferito all'ultimo quinquennio.

Questo costo deve soddisfare, in alternativa, una delle due seguenti fattispecie (art. 18, comma 10):
a) costo complessivo (assunzione a tempo determinato e indeterminato) al 15% della cifra di affari in lavori effettivamente realizzata di cui almeno il 40% costituito da personale operaio;
oppure
b) costo complessivo (assunzione solo a tempo indeterminato) al 10% della cifra di affari in lavori effettivamente realizzata di cui almeno l'80% per personale "tecnico e amministrativo" laureato o diplomato.

 
Esempio:

Supponiamo che un'impresa abbia realizzato una cifra di affari quinquennale in lavori pari a £. 10 Mld. Essa avrà soddisfatto il requisito se dimostra:

- di aver sostenuto un costo complessivo per personale dipendente non inferiore a 1,5 Mld (15% di 10 Mld)

e, nel contempo,

- di aver sostenuto un costo per il personale operaio non inferiore a 600 milioni (40% di 1,5 Mld).

Analoga procedura vale per la seconda e alternativa fattispecie.

 
Va precisato che nel caso di imprese artigiane, imprese individuali e società di persone la retribuzione del titolare e dei soci concorre a determinare le "percentuali costo personale/cifra d'affari". In entrambi i casi, la retribuzione va quantificata in un importo, per il quinquennio, pari a 5 volte il valore della retribuzione convenzionale stabilita ai fini della contribuzione INAIL;
Esempio:

Nel caso di un'impresa artigiana che richiede l'attestazione nel novembre 2000, l'ammontare della retribuzione è determinato come segue.


Anno
Retribuzione Convenzionale INAIL (in lire)
Anno
1995
17.853.900
89.269.500
1996
18.818.700
94.093.500
1997
19.552.500
97.762.500
1998
19.884.600
99.423.000
1999
20.242.200
101.211.000
Totale in Lire nei 5 anni = 481.759.500
 
Il requisito è documentato congiuntamente da:
a) Bilanci degli ultimi cinque anni corredati da note di deposito per i soggetti tenuti al loro deposito; dichiarazione dei redditi corredate da ricevute di presentazione (740/modello unico per le imprese individuali, 750/modello unico per le società di persone).

b) Modelli riepilogativi annuali (770/modello unico degli ultimi cinque anni) attestanti i versamenti effettuati all'INPS, INAIL, Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

c) Dichiarazione del Legale Rappresentante circa la consistenza dell'organico, distinto per anno (ultimi cinque anni), per qualifiche e per titolo di studio da cui si possa desumere la corrispondenza con il costo indicato nei citati bilanci e modelli riepilogativi.

 
Riduzione figurativa della cifra d'affari
C'è da chiedersi: "Cosa succede nel caso in cui la "percentuale costo personale/cifra d'affari in lavori" sia inferiore alla quota del 15% o del 10% secondo i casi previsti?"
In questo caso la cifra d'affari, viene convenzionalmente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste (ex art. 18, comma 15).
Tale ultima operazione è possibile qualora non siano congiuntamente rispettate le due tipologie di costo e solo se le rispettive percentuali (40% personale operaio e 80% personale tecnico e amministrativo laureato o diplomato assunto a tempo indeterminato) siano comunque rispettate.
 
Per maggiore chiarezza riportiamo un esempio relativo alla verifica della prima tipologia di costo, qualora non sia soddisfatta la seconda (10% e 80% ).

Consideriamo la cifra d'affari in lavori quinquennale pari a 20 Mld di lire e ammettiamo che si ricada nell'ipotesi n.1 (personale operaio pari almeno al 40% ossia £.1,2 Mld di lire).

In questo caso, per soddisfare il requisito, il costo complessivo per il personale dovrebbe essere pari a 3 Mld di lire.

Se invece quest'ultimo ammontasse a 1,5 Mld di lire allora esso, affinché possa costituire il 15% della cifra d'affari, presuppone la riduzione della stessa a 10 Mld di lire.
 
Il Casellario informatico istituito presso l'Osservatorio dei LL.PP. richiede alle SOA i dati relativi ai contributi previdenziali versati dalle imprese agli Istituti di competenza. Pertanto la SOA richiede tutta la documentazione relativa alle distinte dei versamenti INPS - INAIL - CASSA EDILE (modelli F24, bollettini postali, DM/10, autoliquidazioni INAIL) e al libro paga.
In tal modo potrà verificarsi anche il ricorrere o meno dell'ipotesi di imputazione al conto economico dei contributi dei dipendenti dell'impresa che, tuttavia, non siano stati regolarmente versati dal datore di lavoro ed esposti, quindi, nel passivo dello stato patrimoniale nella voce "debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza", ovvero rateizzati.
Alla determinazione delle percentuali di cui sopra concorre, in proporzione alle quote di partecipazione di pertinenza dell'impresa istante, anche il costo per il personale dipendente sostenuto da Consorzi e/o Società partecipate (attività indiretta).
Nel caso in cui l'impresa istante invece sia un consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile ai fini del requisito dell'organico medio annuo si possono sommare al costo per il personale dipendente proprio quello sostenuto dai soggetti consorziati.
 
2.2 Staff tecnico
Nel caso in cui l'impresa voglia essere qualificata anche per partecipare ad appalti-concorso o concessioni che prevedono oltre all'esecuzione dei lavori anche la progettazione, dovrà dimostrare di avere anche adeguato staff tecnico, oltre ai requisiti relativi al costo del personale.
In tal caso il numero minimo dei componenti lo staff è il seguente:
 
 
Particolarità per la categoria OS2
Per poter svolgere lavori nella Categoria OS2, occorre verificare la presenza di personale:
- assunto a tempo indeterminato ovvero
- con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore ad un anno

con le seguenti qualifiche e percentuali:

Il calcolo di tali unità è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore.
La qualifica è comprovata dai titoli di studio di cui agli artt.7 e 8 del D.M. 294/00.
 
3 Adeguata dotazione di attrezzature tecniche
 
Attrezzature considerate
La SOA verifica che la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico.
Tali beni devono essere destinati all'attività di realizzazione di lavori pubblici; si escludono, pertanto, le immobilizzazioni genericamente strumentali (quali, ad esempio, la sede aziendale) ed in ogni caso le immobilizzazione extracaratteristiche.
L'adeguatezza dell'attrezzatura, di proprietà e in locazione, va intesa inoltre come "funzionalità operativa" (funzionante ed a norma) e "idoneità tecnica" (rispetto alle categorie di lavoro per le quali si è fatta richiesta di attestazione).
Il requisito viene soddisfatto qualora siano congiuntamente rispettate le due seguenti condizioni:
  1. la media annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio (solo noli a freddo), sostenuti nel quinquennio di riferimento al 2% della media annua della cifra d'affari in lavori dell'ultimo quinquennio;
  2. almeno l'1% della media annua della cifra d'affari in lavori dell'ultimo quinquennio è costituita da ammortamenti e canoni di locazione finanziaria.
 
Esempio:
La cifra d'affari in lavori, nel quinquennio, ammonta a 10 Mld di lire; la media annua, quindi, risulta pari a 2 Mld.

Il valore della dotazione stabile di attrezzature tecniche deve essere almeno pari al 2% dei 2Mld, cioè pari a 40 milioni di lire. Di questi 40 almeno 20 milioni di lire devono essere costituiti da ammortamenti (ordinari e figurativi) e canoni di locazione finanziaria.

 
Al fine del raggiungimento del requisito (2%) si può ricorrere all'ammortamento figurativo se si verificano congiuntamente le 2 seguenti condizioni:
  1. il piano di ammortamento relativo all'attrezzatura tecnica è terminato nel quinquennio di riferimento (i 5 anni fiscali precedenti la stipula del contratto SOA);
  2. che il cespite sia ancora in uso all'impresa.
 
L'ammortamento figurativo è calcolato con l'applicazione del metodo a quote costanti consentendo, in tal modo, di proseguire il piano di ammortamento precedente, per un periodo pari alla metà della sua durata. L'importo degli ammortamenti figurativi è evidenziato in modo distinto tra le informazioni che la SOA trasmette al Casellario informatico. Riepilogando, gli ammortamenti devono essere riferiti solo ed esclusivamente alla dotazione tecnica e nel caso in cui il piano di ammortamento del singolo cespite sia terminato, si può procedere al calcolo dell'ammortamento figurativo con il metodo seguente:
 
AF=(AL x A) / 2
 
Dove:
AL = aliquota media del piano di ammortamento terminato
A = anni di durata del piano di ammortamento
AF = ammortamento figurativo
 
Esempio pratico:

acquisto pala meccanica nell'anno 1993 per un costo storico di 100.000.000 di lire. L'amm. ordinario prevede un'aliquota del 20% annua. L'amm. è calcolato con il metodo seguente:

 
Anno Aliquota Valore dell'ammortamento
1993 10% 10.000.000
1994 20% 20.000.000
1995 20% 20.000.000
1996 20% 20.000.000
1997 20% 20.000.000
1998 10% 10.000.000
 
Considerato che sono rispettate le 2 condizioni necessarie per applicare l'ammortamento figurativo, quest'ultimo va a sommarsi all'ammortamento ordinario applicato nel quinquennio e concorre alla verifica del requisito nel modo seguente:
 
AF = 6/2 = 3
 
Gli anni che vanno considerati sono 1999-2000-2001 e l'aliquota media è del 16.6% (100 diviso 6). Il periodo di nostro interesse è il quinquennio, quindi si potrà considerare solo l'anno 1999 per l'ammortamento figurativo e gli anni 1995-1996-1997-1998 per l'ammortamento ordinario. In valore assoluto avremo quindi un valore dell'ammortamento pari a 86.666.667 di lire (20.000.000 + 20.000.000 + 20.000.000 + 10.000.000 + 16.666.667).
 
Qualora il requisito non venga raggiunto, la cifra d'affari in lavori viene convenzionalmente ridotta in maniera da ristabilire i parametri occorrenti (2% di cui almeno il 50% in ammortamenti e canoni di locazione finanziaria).
 
Documentazione
Il requisito è dimostrato dalla seguente documentazione:
 
 
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è resa dal Legale Rappresentate.

L'elenco analitico (inventario) dei beni ammortizzabili e di quelli in locazione finanziaria o noleggio, deve essere predisposto evidenziando gli elementi identificativi, i riferimenti al libro cespiti o al contratto di noleggio/leasing (da allegare in copia), lo stato di funzionamento e la categoria di lavori nella quale viene prevalentemente usata l'attrezzatura (suddivisa per tipologia). In allegato si riportano degli esempi di tabulazione di tali dati (Schemi 25 e 26).

 
4 Idoneità tecnica e organizzativa
Lavori eseguiti
Per ciascuna Categoria richiesta, l'Impresa deve aver eseguito lavori per un importo (documentato da idonei certificati di esecuzione dei lavori e calcolato come illustrato ai successivi punti) non inferiore al 90% del livello di importo previsto nella Classifica richiesta.
I certificati dei lavori eseguiti devono essere presentati suddivisi e riepilogati per categoria richiesta (Schema 23).
E' preferibile evidenziare, nello schema riepilogativo, i certificati relativi ai cosiddetti "lavori di punta" (ovvero quelli di maggiore importo).
 
Contenuto dei Certificati dei lavori eseguiti
A partire dal marzo 2000, la Stazione Appaltante o, più in generale il Committente, deve predisporre i certificati secondo l'Allegato "D" al DPR 34/2000. I certificati antecedenti tale data sono considerati validi se contengono le informazioni minime necessarie alla loro valutazione di seguito elencate:
 
1. Dati del Bando di Gara e/o del Contratto:
  • Stazione Appaltante o Committente e relativo indirizzo
  • Responsabile del procedimento o Responsabile dei lavori per il Committente
  • Direttore dei Lavori (se professionista numero di iscrizione al relativo Ordine)
  • Collaudatore (ove previsto)
  • Oggetto dell'appalto e descrizione sintetica dei Lavori
  • Importo del contratto
  • Categoria prevalente
  • Eventuali categorie scorporabili con relativi importi
2. Dati relativi al soggetto aggiudicatario (in caso di Consorzi o A.T.I., i dati devono essere forniti anche per ogni singola impresa):
  • Denominazione o Ragione sociale e altri dati identificativi (quale il Numero iscrizione al Registro delle Imprese)
  • Indirizzo Impresa/e
  • Direttore Tecnico o Responsabile dei lavori per l'Impresa
  • Quota di lavori realizzata in proprio dall'aggiudicatario
  • Eventuale quota di lavoro realizzata da ogni singola Impresa dell'A.T.I. o Consorzio o, in alternativa, dichiarazione del legale rappresentante della Mandataria o del Consorzio, oppure atto costitutivo dal quale risultino le quote a carico di ciascuna impresa
  • Quota di lavoro affidata in subappalto, possibilmente riepilogata secondo la seguente tabella
 
3. Dati relativi all'esecuzione dei lavori
  • Data inizio lavori
  • Data ultimazione lavori
  • Importo contabilizzato alla data del rilascio del certificato
  • Importo eventuale revisione prezzi
  • Importo eventuali varianti
  • Importo dei contenziosi definitivamente liquidati
  • Importo totale
  • Importo al netto dei subappalti e delle assegnazioni
4. Dichiarazione "Espressa", Indicante che i lavori sono stati realizzati "regolarmente e con buon esito", senza dare luogo a vertenze ( o nel caso di vertenze il relativo esito)
 
5. Data e Firma del Responsabile del Procedimento, o Direttore dei lavori, o Autorità preposta alla tutela del bene (in caso di Beni Culturali Ambientali o Scavi Archeologici).
 
Criteri di valutazione dei Certificati e dei relativi importi
a)
Il periodo di attività documentabile con i certificati di esecuzione lavori è quello del quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Fanno eccezione i lavori nelle categorie OG5, OG9 ed OG10, per le quali valgono i migliori 5 anni nell'ultimo decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
b) I certificati da valutare sono quelli eseguiti "regolarmente e con buon esito" ed ultimati nel quinquennio. L'importo da prendere in considerazione ai fini della qualificazione è solo quello che ricade nel quinquennio in esame, calcolato presumendo un avanzamento lineare dei lavori dalla data d'inizio alla fine degli stessi, al netto del ribasso d'asta ed incrementato della eventuale revisione prezzi e delle risultanze definitive di eventuali contenziosi (escluso gli importi riconosciuti al solo titolo risarcitorio).
c) Per i lavori pubblici gli importi vanno rivalutati sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT relativo al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e quella di sottoscrizione del contratto con la SOA.
d) Per le imprese aggiudicatarie che hanno affidato lavorazioni in subappalto, l'importo complessivo dei lavori risultante nel certificato, deve essere ridotto convenzionalmente nel caso in cui la quota dei lavori subappaltati supera il 30% (o il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti a categorie con obbligo di qualificazione secondo l'Allegato 1) dell'importo complessivo dei lavori. L'importo da valutare in tale caso è quello complessivo dei lavori, decurtato della quota eccedente la percentuale di subappalti anzidetta. In caso di subappalti appartenenti sia alle categorie con obbligo di qualificazione che ad altre categorie, bisogna calcolare la media ponderale fra il 30% ed il 40% in funzione degli importi delle relative categorie.
e) Per le imprese subappaltatrici l'importo da considerare ai fini della qualificazione è quello complessivo dei lavori direttamente eseguiti ed autorizzati (come risulta dal certificato rilasciato dalla Committente).
f) Nel caso in cui l'aggiudicataria esegua in proprio lavori scorporabili, purché indicati nel bando di gara, il certificato è valido anche per la qualificazione nelle relative categorie, oltre che per la prevalente.
g) Per lavori appaltati ai Consorzi, l'importo dei lavori è attribuito al Consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le stesse percentuali previste al punto (d), da desumere in base ad una deliberazione del Consorzio stesso.
h) Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, gli importi da considerare sono solo quelli effettivamente eseguiti direttamente dall'impresa, sia essa aggiudicataria che subappaltatrice
i) Per i lavori il cui Committente non sia tenuto all'applicazione della legge sui lavori pubblici, l'importo da considerare è quello complessivo e la categoria è desunta dal contratto di appalto (da esibire in originale o in copia conforme) o da altro documento di natura analoga.
j) Per i lavori eseguiti in proprio l'importo è valutato in base a parametri fisici e relativi indici ufficiali:
  • per opere di edilizia abitativa si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.), così come determinato annualmente dal Ministero dei LL.PP., moltiplicato per i metri quadrati di costruzione (SC) e maggiorato del 25%.
  • Per opere di edilizia commerciale o industriale i parametri di cui sopra devono essere moltiplicati rispettivamente per 1,30 e per 0,70.
k) Per i lavori di cui ai p.ti (i) e (j) deve essere presentata anche la seguente documentazione a corredo:
  • concessione edilizia (ove richiesta) con allegata copia del progetto approvato
  • copia delle fatture corrispondenti al quantitativo dei lavori eseguiti
l) Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, oltre alla copia dei contratti e di altra documentazione comprovante i lavori eseguiti, si deve produrre:
  • Certificato di collaudo e/o altra certificazione rilasciata dal committente (sufficiente per i soli lavori eseguiti in paesi U.E.)
  • Attestazione rilasciata da un tecnico di fiducia del Consolato competente, vistata dal medesimo Consolato, dalla quale risultino i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che gli stessi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito
[N.B. - Per la qualificazione dei Consorzi stabili valgono per i requisiti di ordine speciale le stesse regole che attengono agli altri requisiti. Il consorzio è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate].
 
Lavori di punta
L'impresa, oltre ai requisiti precedenti, deve aver eseguito lavori, per ciascuna Categoria richiesta, come di seguito riportato:

n.1 lavoro di importo non inferiore al 40% dell'importo della Classifica richiesta;

oppure, in alternativa

n.2 lavori di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della Classifica richiesta;

oppure, in alternativa

n.3 lavori di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della Classifica richiesta.
 
Qualificazione mediante Direzione Tecnica
In alternativa ai punti precedenti, e solo per ottenere la qualificazione fino alla III classifica d'importo (2 miliardi), si applica il seguente criterio:
Direttore Tecnico (o Direttori Tecnici) in possesso di certificati lavori diretti nel corso della vita professionale per conto di impresa iscritta all'A.N.C. (per almeno 5 anni complessivi, di cui 3 anni consecutivi per conto della stessa impresa).
L'impresa deve esibire i certificati (o loro copia conforme) apportati dai Direttori Tecnici, unitamente ai certificati di iscrizione all'A.N.C. delle imprese per le quali sono stati condotti i lavori. L'importo da considerare al fine della qualificazione è pari ad 1/10 dell'importo complessivo dei certificati. La qualificazione mediante Direzione Tecnica non è comunque dimostrabile qualora non siano trascorsi 6 anni da un'eventuale precedente dimostrazione e, a tal fine, deve essere prodotta apposita dichiarazione.
 
Idonea Direzione Tecnica
I requisiti da dimostrare, da parte dell'impresa, sono relativi ad un singolo soggetto a cui è stato affidato l'incarico di Direttore Tecnico (che può coincidere con il Legale Rappresentante dell'impresa) o a più soggetti.
Per la dimostrazione dei requisiti di idonea Direzione Tecnica, l'impresa dovrà presentare i titoli di studio, o i certificati di esecuzione lavori comprovanti l'esperienza maturata, relativi ad uno o più suoi Direttori tecnici.
 
Unicità di incarico
I soggetti designati quali "Direttore Tecnico" non possono svolgere analogo incarico per conto di altre imprese qualificate. Deve essere prodotta, pertanto, una "dichiarazione di unicità di incarico" dei Direttori Tecnici ed il relativi contratti di lavoro subordinato o di prestazione d'opera professionale (a meno che non coincida con la figura del Titolare o del Legale rappresentante dell'impresa).
Nel caso in cui i soggetti che svolgono la funzione di Direttore Tecnico non possiedano i requisiti di cui sopra, possono comunque conservare l'incarico presso la stessa impresa purché lo stesso gli sia stato conferito prima del 1 marzo 2000.
 
OG 1 Edifici civili e industriali
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela...........
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.......
OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo
OG 5 Dighe
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10 Impianti per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
OG 11 Impianti tecnologici
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

OS 1 Lavori in terra
OS 2 Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli, e vetrosi
OS 7 Finiture di opere generali di natura edile
OS 8 Finitura di opere generali di natura tecnica
OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
OS 11 Apparecchiature strutturali speciali
OS 12 Barriere e protezioni stradali
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18 Componenti strutturali in acciaio o metallo
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ...
OS 20 Rilievi topografici
OS 21 Opere strutturali speciali
OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23 Demolizione di opere
OS 24 Verde e arredo urbano
OS 25 Scavi archeologici
OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27 Impianti per la trazione elettrica
OS 28 Impianti termici e di condizionamento
OS 29 Armamento ferroviario
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
OS 32 Strutture in legno
OS 33 Coperture speciali
OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità


 
 
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