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SERVIZI
Sicurezza e antincendio - Valutazione Rischi
 
SERVIZIO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO
   
RIFERIMENTI Art. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
   
TARGET Tutti i settori di attività, privati e pubblici, ove sia presente almeno un lavoratore dipendente o equiparato (ad es. socio lavoratore o stagista).
   
SANZIONI

In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile a seconda dei gradi di irregolarità con:

  • con un ammenda che può raggiungere un massimo di 6.400 euro;
  • l’arresto fino a sei mesi;
  • sospensione dell’attività lavorativa.
   
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il consulente tecnico incaricato del servizio:

  • effettua uno o più sopralluoghi (presso gli insediamenti del Cliente) allo scopo di:
    • raccogliere i dati e le informazioni necessarie
    • verificare la documentazione presente
    • visitare i locali di lavoro
  • redige il Documento di Valutazione del Rischio, contenente:
    • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
    • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
    • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
    • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
    • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

NOTE AL SERVIZIO
  1. Il consulente tecnico, ove necessario, proporrà anche documentazione allegata (ad esempio: facsimili di nomine e/o di comunicazioni varie a dipendenti od autorità di competenza, fascicoli informativi per i lavoratori, ecc.)
  2. L’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio deve essere effettuato almeno in occasione di variazione:
    • dei livelli di rischio;
    • dei processi di lavoro;
    • delle normative vigenti.

Di fatto si consiglia una revisione, almeno, annuale al fine di un monitoraggio costante e il più possibile corrispondente agli adempimenti normativi.

 
 
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