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| SERVIZI |
| Sicurezza
e antincendio - Valutazione Rischi |
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| SERVIZIO:
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO |
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| RIFERIMENTI |
Art. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08. |
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| TARGET |
Tutti i settori di attività, privati e pubblici, ove
sia presente almeno un lavoratore dipendente o equiparato (ad
es. socio lavoratore o stagista). |
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| SANZIONI |
In caso di inadempimento, il datore di lavoro
è punibile a seconda dei gradi di irregolarità
con:
- con un ammenda che può raggiungere un massimo di
6.400 euro;
- l’arresto fino a sei mesi;
- sospensione dell’attività lavorativa.
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| MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO |
Il consulente tecnico incaricato del servizio:
- effettua uno o più sopralluoghi (presso gli insediamenti
del Cliente) allo scopo di:
- raccogliere i dati e le informazioni necessarie
- verificare la documentazione presente
- visitare i locali di lavoro
- redige il Documento di Valutazione del Rischio, contenente:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati
per la valutazione stessa;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e
di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione
delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere,
a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
o di quello territoriale e del medico competente che
ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
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| NOTE AL SERVIZIO |
- Il consulente tecnico, ove necessario, proporrà
anche documentazione allegata (ad esempio: facsimili di
nomine e/o di comunicazioni varie a dipendenti od autorità
di competenza, fascicoli informativi per i lavoratori, ecc.)
- L’aggiornamento del Documento di Valutazione del
Rischio deve essere effettuato almeno in occasione di variazione:
- dei livelli di rischio;
- dei processi di lavoro;
- delle normative vigenti.
Di fatto si consiglia una revisione, almeno, annuale al fine
di un monitoraggio costante e il più possibile corrispondente
agli adempimenti normativi.
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